Approvata in via definitiva dal Senato la legge che tutela il posto di lavoro e garantisce permessi retribuiti ai malati oncologici. Ecco cosa c’è da sapere
Dopo anni di lavoro e sensibilizzazione, l’impegno del Gruppo di advocacy “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere” per la tutela dei diritti lavorativi delle persone con patologie oncologiche e onco-ematologiche ha ottenuto un importante riconoscimento: il DDL n.1430 è diventato legge. Con l’approvazione definitiva da parte del Senato, il provvedimento – già licenziato dalla Camera lo scorso marzo – introduce tutele fondamentali per i lavoratori e le lavoratrici affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Il disegno di legge è stato approvato all’unanimità dall’Aula.
“Con la legge approvata all’unanimità in Senato si rafforzano i diritti e le tutele dei malati oncologici”.– Così, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, commenta l’approvazione della legge in materia di conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti per i lavoratori colpiti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. “L’Italia – prosegue – dopo la legge sull’oblio oncologico compie un altro deciso passo in avanti a sostegno di chi affronta lunghi e complessi percorsi di cura e di riabilitazione: si mette al centro la salute assicurando a chi soffre di patologie oncologiche, invalidanti e croniche più sicurezza e stabilità professionale. Oggi diamo un altro segnale di civiltà e umanità“.
Niente più licenziamenti per le persone con diagnosi di tumore
“Da questo momento le persone con diagnosi di tumore non rischiano più di essere licenziate” – dichiara Annamaria Mancuso, Presidente di Salute Donna ODV Coordinatrice del Gruppo ‘La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere’, cui aderiscono 46 Associazioni dei pazienti. “La proposta di legge sul comporto è legge e – prosegue Mancuso – d’ora in avanti garantirà la conservazione del posto di lavoro e la retribuzione dei permessi per esami e cure mediche a tutti quei lavoratori e lavoratrici affetti da una malattia oncologica, invalidante e cronica”.
“L’approvazione in Senato del DDL sul comporto – dice Mancuso – mette fine ad un lungo e faticoso cammino iniziato dal nostro Gruppo diversi anni orsono e richiamato all’attenzione della politica durante la scorsa legislatura. Siamo consapevoli del grande passo avanti compiuto a favore di tutte quelle persone che convivono con il carico di un tumore; siamo contenti per tutti coloro che adesso vedranno assicurati diritti e tutele fondamentali in ambito lavorativo e potranno avere una maggiore serenità almeno per ciò che riguarda la stabilità professionale ed economica, fondamentali quando è presente una malattia oncologica, che notoriamente porta alla cosiddetta “tossicità” finanziaria, ovvero ad un impoverimento del nucleo famigliare, dovuto alla perdita di produttività legata alla malattia e alle sue conseguenze più immediate, come le assenze dal lavoro per fare i trattamenti e i controlli medici, ma anche le difficoltà fisiche a causa degli effetti collaterali delle cure”
“Questa è una legge – conclude – per la dignità della persona malata e per l’intera comunità civile. Niente più licenziamenti, cui tristemente abbiamo assistito impotenti negli scorsi anni; posto di lavoro garantito; incremento di 10 ore di permessi retribuiti per tutti i pazienti fragili con patologia oncologica invalidante che richiede visite ed esami serrati, per cui le 18 ore annue disponibili diventano 28. Il mio ringraziamento davvero speciale”.
Cosa prevede la nuova legge
Articolo 1 – Conservazione del posto di lavoro
Per la prima volta in modo organico, si riconosce il diritto a un congedo non retribuito fino a 24 mesi per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche, croniche o invalidanti (anche rare), con un’invalidità pari o superiore al 74%. Durante questo periodo, continuativo o frazionato, il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto, ma non può svolgere alcuna attività lavorativa. Il congedo può essere richiesto solo una volta esauriti gli altri periodi di assenza previsti dai contratti o dalla normativa vigente.
Il periodo non è valido ai fini dell’anzianità di servizio né per la previdenza, ma può essere riscattato volontariamente con contributi a carico del lavoratore. Anche i lavoratori autonomi beneficiano di una forma di tutela: potranno sospendere la propria attività fino a 300 giorni all’anno, senza compenso, salvo diversa decisione del committente. Per chi usufruisce del congedo, viene inoltre riconosciuta una priorità nell’accesso al lavoro agile, se compatibile con le mansioni svolte, aggiungendosi ad altri criteri di priorità già previsti per categorie protette.
Articolo 2 – Permessi retribuiti per esami e cure
Dal 2026, i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) con malattie oncologiche attive o in follow-up precoce, o affetti da patologie croniche e invalidanti (anche rare), con invalidità almeno del 74%, avranno diritto a 10 ore annue di permesso retribuito. Questo diritto è esteso anche ai genitori di figli minorenni con le medesime patologie. I permessi potranno essere usati per esami diagnostici, visite specialistiche e trattamenti, purché prescritti da un medico del SSN o di una struttura accreditata. I permessi saranno coperti anche da un punto di vista previdenziale e verranno retribuiti secondo le regole ordinarie della malattia. Nel settore privato, l’indennità sarà anticipata dal datore di lavoro e conguagliata con l’INPS; nel pubblico, la sostituzione del personale sarà regolata dai contratti collettivi. I costi saranno coperti mediante riduzioni dal fondo per esigenze indifferibili.
Articolo 3 – Premi di laurea in memoria dei pazienti oncologici
La legge istituisce un fondo di 2 milioni di euro annui (dal 2026) presso il Ministero dell’università e della ricerca, destinato a premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti oncologici. I destinatari saranno studenti meritevoli laureati in corsi affini alle professioni sanitarie (medicina, farmacia, biotecnologie, CTF, ecc.), secondo criteri che verranno definiti da un decreto ministeriale.
Articolo 4 – Adeguamento tecnologico dell’INPS
Previsto anche un finanziamento specifico per l’INPS, finalizzato a potenziare l’infrastruttura tecnologica necessaria per gestire le nuove misure. Lo stanziamento sarà di 500.000 euro nel 2026 e 20.000 euro l’anno a partire dal 2027.
Articolo 5 – Clausola di salvaguardia
Il testo include una clausola che garantisce il rispetto delle competenze legislative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Fonte dichiarazioni: DottNet.it
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