Circola ministeriale diffusa dalla FNOMCeO: vaccino obbligatorio e ricorso al CCEPS senza effetto sulla sospensione
Il numero di operatori sanitari che non hanno il vaccino desta ancora preoccupazione. Il Ministero della Salute, per questo motivo, ha inoltrato una circolare agli Ordini. In essa si afferma che si tratta di un requisito imprescindibile per poter svolgere la propria professione. Ci deve essere inizialmente per potersi iscrivere all’Albo e deve permanere nel tempo. La pena è la sospensione dall’esercizio della professione. Una sospensione, però, che non sia limitata alle sole attività di contatto con le persone. Inoltre, prosegue la circolare, un ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS), non avrà alcune effetto sulla sospensione del professionista. La nota è stata diffusa dalla FNOMCeO ai 106 Ordini territoriali.
“Abbiamo apprezzato, una volta di più, l’impegno del Ministro della Salute, Roberto Speranza, e l’attenzione alle questioni poste dalle Federazioni degli Ordini delle Professioni sanitarie – commenta il Presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli. Questa circolare è, infatti, il frutto di un percorso di ascolto promosso dal Ministro. Impegno per superare le problematiche emerse e dare uniformità all’applicazione della norma sul territorio nazionale”.
“Il chiarimento del Ministero della Salute, aderente all’indirizzo già fornito dalla FNOMCeO agli Ordini, apporta certezza sulle azioni di competenza degli Ordini stessi– conclude Anelli. E stabilisce con fermezza che la vaccinazione è un requisito fondamentale per poter esercitare le professioni sanitarie, tanto quanto la laurea e l’abilitazione”.
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