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Copertura assicurativa: salta senza il 70% degli obblighi formativi

Tempo di lettura: 2 minuti

Gli operatori che non raggiungono almeno questa soglia per far scattare la copertura assicurativa

Ancora novità in materia sanitaria in vista dell’attuazione del Pnrr. Tra le più rilevanti sicuramente c’è quella legata alla copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale per i sanitari. E riguarda quelli che devono essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua.

 
Art. 38-bis. – (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina) –  Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento degli obblighi formativi dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

Importanti novità anche per quanto riguarda il rafforzamento delle prestazioni erogate sul territorio e degli obblighi formativi

Art. 38-quater. – (Riduzione dei termini per l’accesso alle terapie per pazienti con malattie rare) – Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla missione 6 – salute e politiche sociali, volte a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio con interventi terapeutici innovativi in tutto il territorio nazionale e a garantire un più elevato livello di salute, nonché al fine di accelerare il procedimento per l’aggiornamento dei prontuari terapeutici è aggiunto il seguente periodo: “L’aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro due mesi nel caso di impiego di farmaci per la cura di malattie rare. Contestualmente all’aggiornamento, ciascuna regione è tenuta a indicare, con deliberazione della giunta regionale, i centri di prescrizione di farmaci con nota AIFA o piano terapeutico”.

Art. 38-quinquies. – (Disposizioni per il potenziamento della ricerca biomedica) – L’obiettivo è l’attuazione delle azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta di quelle relative all’innovazione, alla ricerca e alla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale. Non solo, anche del potenziamento del sistema della ricerca biomedica. Con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri e le modalità per il sistema di valutazione tra peer review dei proof of concept. E dei progetti nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti. Nonché i criteri per la remunerazione delle attività dei revisori e dei componenti del gruppo scientifico di valutazione dei medesimi progetti. A tal proposito sono stati stanziati 700mila euro.

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