Sentenza della Cassazione che punisce anche il medico per mancato controllo
Tocca anche al chirurgo che opera rispondere col risarcimento dei danni e con la condanna penale per lesioni in caso di gravi errori commessi dal ferrista nel corso di un intervento. Esempi potrebbero essere la dimenticanza di garze o pinze nell’addome. Lo ha confermato la Cassazione che ha individuato anche la colpevolezza del capo dell’equipe medica. Colui che deve assicurarsi che non ci siano materiali all’interno della parte operata prima della chiusura della ferita. E questo vale anche se la raccomandazione 2/2008 del Ministero della Salute affida all’infermiere il compito di contare il materiale in entrata e in uscita all’interno della sala operatoria. E questo deriva, sostanzialmente, dalla posizione di garanzia che il medico assume con l’atto operatorio.
In particolare la Suprema Corte, come scritto dal sito Cassazione.net, e riportato da Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, con la sentenza 392/22 pubblicata l’11 di gennaio, ha rilevato che “è prescritto il reato di lesioni personali colpose ascritto al chirurgo, ma il ricorso è respinto agli effetti civili”: il sanitario siciliano dunque dovrà risarcire la paziente che ha riportato una patologia con prognosi superiore ai quaranta giorni a causa della garza laparotomica lasciata nella sua pancia dall’infermiere.
Come detto, tocca agli infermieri fare la conta del materiale, cambia il rapporto tra le parti. Non più subordinazione ma collaborazione, sempre in rispetto delle proprie sfere di competenza. Il punto è che tutti gli operatori coinvolti nell’atto chirurgico devono assicurare l’adempimento degli oneri di controllo. E dunque il medico è condannato per culpa in vigilando.
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